L’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno è regolata dall’Articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Le persone fisiche che percepiscono redditi da pensione erogati da enti esteri e che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono beneficiare di un regime fiscale vantaggioso.

Il Decreto Sostegni Ter (DL n. 4/2022) ha ampliato ulteriormente la platea dei beneficiari, estendendo il regime fiscale agevolato per i pensionati esteri a tutti i comuni “agevolabili”, inclusi quelli interessati da eventi sismici. Ad oggi, possono beneficiarne pensionati che decidono di trasferirsi nei seguenti comuni:

  • Comuni delle regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con una popolazione non superiore a 20.000 abitanti;
  • Comuni colpiti dal terremoto dell'Aquila del 2009, ma anche altre località coinvolte dagli eventi sismici;
  • Altri comuni che sono stati interessati da eventi sismici, inclusi Camerino, Matelica, Tolentino e Norcia, precedentemente esclusi da regime fiscale favorevole a causa del limite di 3.000 abitanti.

Questo regime fiscale opzionale prevede l’applicazione di un'imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali), con un’aliquota del 7%, applicata a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione. L’obiettivo principale di questa misura è incentivare il trasferimento di pensionati stranieri, specialmente nel Sud Italia, per dare un impulso all’economia locale e valorizzare il territorio.

L’opzione per il regime sostitutivo viene perfezionata mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza, diventando efficace a partire da quella annualità.

IMPORTANTE: Il beneficio delle agevolazioni in questione dipende anche dalle disposizioni previste dall'ordinamento nazionale del paese in cui viene prodotto il reddito, in particolare in materia di pensioni. Pertanto, non tutti i pensionati residenti all'estero trarranno effettivamente un vantaggio trasferendosi e usufruendo dal regime opzionale. È quindi consigliabile valutare questa opportunità confrontandola con quanto previsto dalla normativa nazionale del proprio Paese e avvalendosi del supporto di un commercialista.

Per ulteriori dettagli, ad esempio su come perfezionare l’opzione per il regime sostitutivo e quando versare l’imposta, visitare la pagina dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it

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