Se sei un cittadino italiano residente all’estero e desideri richiedere un mutuo per acquistare una casa in Italia, è importante tenere in considerazione alcuni vantaggi, aspetti chiave e doveri aggiuntivi. Per esempio, solitamente le banche richiedono una documentazione più dettagliata per gli italiani all'estero rispetto a chi risiede e lavora in Italia. Tra i documenti necessari potrebbe esserci l’iscrizione all’A.I.R.E., che puoi ottenere presso l'ambasciata italiana di competenza, anche se non tutte le banche la richiedono.

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Che cos’è esattamente l'A.I.R.E.?

L’A.I.R.E. è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero, istituito e regolato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470. Il cittadino è tenuto a iscriversi all'A.I.R.E. (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) per poter (1) usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero e (2) esercitare importanti diritti come il voto per corrispondenza e la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio.


L’iscrizione è OBBLIGATORIA per:

  • I cittadini che fissano all’estero la dimora abituale o trasferiscono la loro residenza per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall’espatrio.

IMPORTANTE: A partire dal 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della legge n. 213/2023, che ha modificato la legge 1228/1954) chi non rispetta il termine di 90 giorni per l’iscrizione all'A.I.R.E. sarà soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, che vanno da 200 a 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione, fino ad un massimo di 5 anni. L’autorità responsabile per l'accertamento e l’applicazione della sanzione è il Comune dove il trasgressore è registrato nell'anagrafe.

  • Coloro che già risiedono all’estero, per motivi di nascita o per acquisizione della cittadinanza italiana.

Chi si reca all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi non deve iscriversi all’A.I.R.E. Inoltre, non devono iscriversi i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle relazioni consolari (1963), i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola inviati all’estero per attività scolastiche, i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO all’estero.

Anche i cittadini italiani residenti all’estero possono beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa in Italia. Tuttavia, è necessario che l'immobile sia realmente la prima casa in Italia e che venga trasferita la residenza nel paese entro 18 mesi dall'acquisto. È invece possibile acquistare la prima casa in Italia senza spostare la residenza (1) nel comune di nascita (2) nell’ultimo comune di residenza prima del trasferimento o in cui è stata svolta la propria attività (per almeno 5 anni). Nella Risposta n. 28/2025, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l'importanza del legame tra il cittadino espatriato e il territorio in cui è nato, ha vissuto e ha lavorato, chiarendo dei punti relativi all’ipotesi di prima casa. L’Agenzia ha precisato che il cittadino che ha rispettato tutte le altre condizioni per ottenere tali benefici potrà comunque usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di un immobile situato in un Comune dove è stato residente in passato, prima di trasferirsi all’estero, anche se non coincide con il Comune di nascita o con l’ultima residenza in Italia.

In tutti i casi di acquisto che non rientrano nelle situazioni sopra menzionate, il cittadino non potrà usufruire delle agevolazioni fiscali per la “prima casa”, ma dovrà applicare le imposte standard previste per l'acquisto di un immobile.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita ed è possibile leggere più informazioni su come effettuare domanda di iscrizione, di aggiornamento e cancellazione presso la pagina relativa ai servizi consolari sul sito del Ministero degli Esteri: www.esteri.it

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